(Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità)

 

 


 
REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente



DECISIONE

sul ricorso in appello n.4241 del 1995, proposto dal Prof. V. V.,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti U. e C. I., con domicilio eletto presso
il loro studio, in Roma, ecc. ecc.



contro

il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e la
Seconda Università degli studi di Napoli, rispettivamente in persona del Ministro e del Rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui sono per legge domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi n. 12

 

per l'annullamento



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione II, n. 304 del 9 maggio 1995



Visto il ricorso con i relativi allegati;


Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;


Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;


Visti gli atti tutti della causa;



Relatore, alla pubblica udienza del 7 novembre 2000, il Consigliere ecc.
ecc. per le Amministrazioni resistenti;



Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:



FATTO



1.Con sentenza n. 304 del 9 maggio 1995 la Sezione seconda del Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso proposto
dall'attuale appellante per l'annullamento del provvedimento prot. n. 1618,
in data 11 aprile 1994, con cui il Rettore della II Università degli studi
di Napoli ha negato, all'istante, di permanere nel ruolo dei Professori
universitari di prima fascia per un biennio dall' 1 novembre1995.

2.Avverso l'anzidetta sentenza è proposto l'appello in esame con cui
l'interessato ne denuncia l'erroneità, con riferimento al decreto
legislativo 3 dicembre 1992 n. 503, di cui il giudice di primo grado avrebbe
fatto illegittima applicazione, in relazione anche al D.L.C.P.S. 26 ottobre
1947 n. 1251, alla L. 18 marzo 1958 n. 311, al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382,
alla L. 7 agosto 1990 n. 239 ed alla legge 23 ottobre 1992 n.421.
Reiteratamente poi l'appellante ripropone le censure dedotte con il ricorso
originario di cui chiede l'accoglimento unitamente all' annullamento della
sentenza impugnata.


3.Si è costituita in giudizio l'Amministrazione la quale eccepisce
l'intervenuta estinzione del giudizio per cessazione della materia del
contendere, sorretta dalla circostanza che, il Prof. V., il quale ha ormai
superato i limiti di età per il collocamento a riposo, come prorogati per
effetto delle misure cautelari intervenute nel primo come nel secondo grado
del giudizio, avrebbe di fatto usufruito delle proroghe richieste.



DIRITTO



1.La fruizione, di fatto, del prolungamento del servizio in ruolo per un
ulteriore biennio, fino al compimento del 72 anno di età (a norma dell'art.
16 D.Lgs. n. 503 del 1992), con successivo collocamento fuori ruolo, da
parte del Professore universitario di prima fascia (quale l'attuale
appellante, beneficiano della disciplina speciale di cui all' art. 110 del
D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, modificato dalla L. n. 75 del 1985),
verificatasi per effetto di sospensione incidentale dell'esecuzione del
provvedimento impugnato, e, successivamente, della sentenza sfavorevole, da
parte del giudice di appello, non determina la cessazione della materia del
contendere, una volta che, in corso di causa, l'interessato abbia comunque
superato i limiti di età per la permanenza in servizio, né, d'altra parte,
il collocamento a riposo fa venire meno l'interesse a conseguire una
decisione che legittimi, in diritto, la situazione risoltasi favorevolmente
soltanto in via provvisoria, in quanto il passaggio in giudicato della
sentenza di rigetto dell'impugnazione del provvedimento negativo non è - in
astratto - indifferente, quanto agli effetti riflessi sul patrimonio
dell'interessato.

2.Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento. Sulla controversia - avente ad oggetto il trattenimento nella posizione di titolarità della cattedra, per un biennio, di un professore universitario diprima fascia (beneficiano della disciplina di cui all'art. 110 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, modificato dalla L. n. 75 del 1985), che ne aveva fatto
richiesta prima del collocamento in posizione fuori ruolo, a norma dell'art.
16 del D. Lgs. n. 503 del 1992 - non influisce il disposto dell'art. 1,
comma 30, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, che ha ridotto da cinque a
tre anni la durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari
di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo,
prevista dagli artt. 19 e 110 del D.P.R. n. 382 del 1980 facendo cessare di
avere efficacia alla fine dell'anno accademico 1995-96 le posizioni fuori
ruolo eccedenti il terzo anno, già disposte alla data di entrata in vigore
della stessa legge (salvo quanto previsto dal secondo inciso dello stesso 30
comma, successivamente soppresso dall'art. 1, comma 86 L. 23 dicembre 1996,
n. 662).

 

Chiarito tale aspetto, la Sezione non ha ragione di discostarsi dalla linea
interpretativa indicata dalla Prima Sezione consultiva, nel noto parere 12
maggio 1993 n. 493, reso su specifico quesito della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi,
concernente l'applicazione della disposizione in parola ai professori
universitari, già condivisa in più occasioni nella sede giurisdizionale.

 

Deve pertanto essere confermato che la disposizione contenuta nell'art. 16
del D. Lgs. n. 503 del 1992 trova applicazione nei confronti dei professori
universitari ordinari, secondo i meccanismi che caratterizzano le fasi del
collocamento a riposo dell'anzidetta categoria, nel senso che la facoltà
prevista dall'anzidetta disposizione, "di permanere in servizio", per un
periodo massimo di un biennio "oltre i limiti di età per il collocamento a
riposo per essi previsti" si riferisce, propriamente, a quella situazione di
"servizio" in cui il professore universitario conserva la pienezza dei
diritti e degli obblighi connessi alla posizione di titolarità della
cattedra, riflettendosi poi, sui limiti di età per il collocamento a riposo,
nel senso che, non incidendo ex se, sulla durata del "fuori ruolo",
determina, per converso, il differimento, per un massimo di due anni del
collocamento fuori ruolo e, conseguentemente, della data di collocamento a
riposo.

Le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di primo grado devono essere dunque interamente disattese.


3. Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello deve trovare
accoglimento con consequenziale annullamento della sentenza di primo grado e
del provvedimento impugnato.


Possono tuttavia interamente compensarsi fra le parti le spese dei due gradi
del giudizio.



P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla il diniego impugnato;

Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

 

Consiglio di Stato 861 del 19 febbraio 2001